(massima n. 1)
La prassi aziendale, costituendo un uso negoziale, è un mezzo d'interpretazione del contratto di lavoro e d'integrazione della volontà dei suoi contraenti, che il giudice del merito è tenuto ad utilizzare, ai sensi dell'art. 1374 c.c., al fine di ricostruire il contenuto obbligatorio del negozio ed i relativi effetti. Pertanto, poiché l'uso negoziale può formarsi anche limitatamente a determinate materie e settori nonché a singole categorie di soggetti, cui sia peculiare la disciplina che con l'uso si intenda integrare e chiarire, è sufficiente che essa, con i caratteri di generalità e continuità, si riferisca ad una categoria di essi — come quella dei dirigenti — che per la sua particolare posizione è soggetta ad un'autonoma e specifica disciplina contrattuale, determinabile compiutamente con il principio dell'eterointegrazione. D'altro canto, il numero esiguo delle sue applicazioni non ne esclude automaticamente il formarsi, giacché tale numero deve essere valutato in relazione al numero dei componenti la categoria ed all'organizzazione aziendale. (Principio affermato, nella specie, in ordine alla questione della risarcibilità dei danni subiti da un dirigente collocato in quiescenza, in violazione di una pretesa prassi aziendale, al compimento del sessantesimo invece che del sessantacinquesimo anno di età).