(massima n. 1)
Gli usi aziendali — che sono riconducibili alla categoria degli usi negoziali o di fatto e non a quella degli usi normativi — per esplicare la loro efficacia non debbono necessariamente interessare la generalità delle aziende di un settore (essendo sufficiente la affermazione di essi anche presso una sola azienda) e debbono considerarsi inseriti, ai sensi dell'art. 1340 c.c., quali clausole d'uso, non già nel contratto collettivo, bensì in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo o derogativo (purché in melius) della regolamentazione collettiva, con la conseguenza che la loro contrarietà a detta regolamentazione non configura quella contraria volontà delle parti dalla quale l'articolo citato fa discendere la mancata inserzione dell'uso nella disciplina contrattuale, dovendo invece tale volontà risultare dalla pattuizione individuale.