(massima n. 1)
La speciale normativa di cui all'art. 10 della legge 10 ottobre 1942, n. 1408, regolante l'Istituto Postelegrafonici anche se prevede che l'assistenza legale, nonché la rappresentanza e difesa in giudizio dell'istituto siano affidate all'Avvocatura dello Stato, richiama la disciplina processuale generale relativa alla notifica degli atti e alla competenza della autoritą giudiziaria; ne consegue che, in caso di contumacia dell'istituto nel giudizio di primo grado, la notificazione della sentenza impugnata deve essere effettuata alla parte personalmente, ex art. 292 c.p.c., e non presso l'Avvocatura dello Stato.