(massima n. 1)
In sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso una sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, legittimi e necessari contraddittori sono, oltre al magistrato incolpato, il Ministro della giustizia ed il Procuratore generale presso la Suprema Corte, con la conseguente operativitā, ai fini della disciplina del litisconsorzio nella detta fase di gravame, della disposizione di cui all'art. 331 c.p.c., giusta la quale l'impugnazione, se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato, č dichiarata inammissibile (non giā improcedibile, ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., detta disposizione concernendo il difetto del successivo adempimento del deposito del ricorso per integrazione debitamente notificato). Né, ove tale incombente sia stato omesso nei confronti del Procuratore generale, a detta declaratoria osta la circostanza che lo scopo informativo, cui esso mira, possa ritenersi altrimenti raggiunto (come nel caso in cui sia stato lo stesso Procuratore generale a formulare istanza di integrazione del contraddittorio nei propri confronti), dovendosi distinguere l'istituzionale posizione riservata al Procuratore generale nel procedimento di cassazione da quella che al medesimo compete come titolare dell'azione disciplinare.