(massima n. 1)
Qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilitą del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione, atteso che i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualificati «perentori» dall'art. 326 c.p.c., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilitą di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; ne consegue che detti termini, anche se brevi, non restano sospesi o interrotti per la necessitą di reperire il nuovo recapito del procuratore destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio studio (evento peraltro non imprevedibile), restando a carico dell'istante il rischio di non poter rispettare detto termine.