(massima n. 1)
Gli usi aziendali — riconducibili alla categoria dell'uso negoziale o di fatto, rilevanti, ai sensi dell'art. 1340 c.c., quali clausole da intendersi inserite nel contratto individuale di cui integrano o modificano (soltanto in melius) il contenuto — non possono consistere in comportamenti reiterati in contrasto con la volontà manifestata da una delle parti. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, il Supremo Collegio ha confermato l'impugnata sentenza che aveva negato valore di prassi aziendale a precedenti decisioni, in ordine alla retribuzione di dipendenti in permesso per l'esercizio della funzione di giudice popolare, adottate dalla filiale di un istituto bancario, in violazione di contrarie disposizioni impartite dalla direzione centrale).