(massima n. 1)
Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 c.p.c. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o lapsus calami, ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c.