(massima n. 1)
Lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri – i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgano comunque una forma sostitutiva della giurisdizione né sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato – costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che è inammisibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito pronunci (accogliendola o respingendola) su eccezione relativa all'esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale.