(massima n. 1)
Benché non espressamente previsto dall'art. 391 bis c.p.c., anche le ordinanze rese dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sono assoggettabili al rimedio della revocazione, pur sempre circoscritta ai casi dell'errore di fatto configurato dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Ne consegue che non è censurabile con il rimedio della revocazione il preteso errore nella forma della decisione (la quale, nella specie, si assumeva essere stata resa nella forma dell'ordinanza, anziché in quella della sentenza).