(massima n. 1)
La carenza di mandato, da parte del convenuto, al professionista che in giudizio si presenti, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolaritā del contraddittorio, che č validamente instaurato con la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronunzia della sentenza, quando non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace.