(massima n. 1)
La presunzione di conoscenza da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., delle dichiarazioni dirette ad una determinata persona che siano giunte a destinazione opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe pertanto sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilitą di acquisire la conoscenza medesima e, quindi, anche l'onere di provare la non corrispondenza della dichiarazione inviata a quella di cui il mittente conservi la copia.