(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice ha la facoltą di ammettere la prova testimoniale della simulazione al di fuori dei limiti previsti dall'art. 1417 c.c., in quanto l'art. 421 c.p.c., nel consentire l'ammissione dei mezzi di prova «anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile», si riferisce, per la prova testimoniale, alle deposizioni generali di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. alle quali si collega il citato art. 1417 c.c.