(massima n. 1)
Chi, dopo aver citato in giudizio per il risarcimento del danno i due responsabili solidali dell'evento lesivo, abbia ottenuto in via transattiva da uno dei convenuti il risarcimento parziale non può più chiedere all'altro il risarcimento nella misura intera, ma solo nella misura ridotta della percentuale corrispondente alla quota transatta. Conseguentemente, la relativa domanda, originariamente formulata in termini di richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento pro quota, dopo l'intervenuta transazione deve essere interpretata, in conformità con il suddetto principio, come rinuncia alla solidarietà tra i due debitori per l'intero e limitazione della pretesa alla condanna del soggetto rimasto in giudizio al pagamento della sola parte dell'obbligazione che a lui avrebbe fatto carico nei rapporti interni con l'altro condebitore. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro, la Suprema Corte ha considerato viziata da ultrapetizione la sentenza che, dopo l'intervenuta transazione tra il danneggiato e l'imprenditore committente, aveva condannato l'appaltatore al risarcimento dell'intero danno originariamente richiesto).