(massima n. 1)
La procura al difensore, mancante della sottoscrizione della parte – ovvero con sottoscrizione falsa – determina l'inesistenza di tale atto, non dell'atto di citazione, di cui non costituisce requisito essenziale, e pertanto questo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nulla per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio e dell'exceptio nullitatis, consentiti nel diverso caso di inesistenza della sentenza.