(massima n. 1)
Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume la funzione di ricorso principale, del quale deve possedere i requisiti di tempestivitą e deve rispettare le condizioni di notifica. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il suddetto ricorso incidentale che, in ipotesi di mancanza nell'atto di notifica della sentenza di appello dell'elezione di residenza o di domicilio, sia stato notificato presso il domicilio eletto dalla controparte per il giudizio di legittimitą, anziché presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata e nel domicilio eletto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 330, comma primo, c.p.c.