(massima n. 1)
Il disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215, secondo comma, c.p.c., dell'autenticitą della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresģ, alla conformitą della copia dell'originale, dall'onere di insistere nello stesso una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un quid novi nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza.