(massima n. 1)
La persona fisica che, nella qualità di organo della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità allorché la controparte, non avendo eccepito o contestato alcunché al riguardo, abbia impostato un sistema difensivo fondato su circostanze logicamente incompatibili con il disconoscimento del potere rappresentativo; né, in tal caso, il giudice – il quale deve rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione processuale delle parti – è tenuto a svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sull'effettiva esistenza di detta qualità, a meno che dagli atti prodotti risultino elementi che valgano a convincerlo dell'assenza del potere rappresentativo.