(massima n. 1)
Il mero deposito della copia notificata del ricorso per cassazione, effettuato dalla parte nei cui confronti esso è diretto, recante in calce procura alla lite, non ha rilievo alcuno: né come controricorso, essendo del tutto difforme dal modello previsto dall'art. 370 c.p.c.; né come memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la quale postula la prestazione del controricorso; né come atto utile per partecipare all'udienza di discussione, essendo a tal fine necessario, quando manchi la presentazione di controricorso il conferimento di apposita procura speciale, nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 83 c.p.c.