(massima n. 1)
L'intervenuta conciliazione della lite successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta cosģ travolta e caducata, fa venir meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo, le cui spese, regolamentate in sede di conciliativa, vanno dichiarate, in sede processuale, interamente compensate tra le parti.