(massima n. 1)
In tema di procedimenti possessori, il provvedimento con il quale il tribunale dichiari, nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, la propria competenza sull'istanza di reintegrazione del possesso, dando disposizioni sull'acquisizione di elementi di valutazione e di giudizio relativi alla situazione dei luoghi, non č soggetto ad impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, ancorché privi della forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, essendo invece previsto, avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti che il giudice pronuncia al termine della fase a cognizione sommaria, anche per l'affermazione di competenza in essi contenuta, il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., richiamato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma, c.p.c.