(massima n. 1)
Non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica – incertezza che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, atto di citazione in primo grado dinanzi al tribunale) – allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento di tale qualità ad una ben individuata persona fisica, tenendo anche conto che l'eventuale illeggibilità della firma non inficia la validità della procura stessa allorché detta firma sia identica a quella risultante da atti già esistenti al momento del conferimento e ritualmente prodotti dalla parte.