(massima n. 1)
La domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi a norma dell'art. 1283 c.c. non si identifica con la sola citazione introduttiva della lite, ma comprende anche qualsiasi ulteriore istanza validamente proposta durante il giudizio di primo grado (ed eventualmente riproposta in appello, se rigettata) con la quale possono chiedersi pure gli interessi su quelli gią scaduti in corso di causa, sempre con il limite dell'esclusione di quelli scadenti nei sei mesi precedenti la pubblicazione della sentenza che li riconosca.