(massima n. 1)
Mentre non č ammissibile, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, l'intervento in causa di soggetti che non siano parti, anche in senso formale, della causa in pendenza della quale il regolamento viene proposto, i soggetti che hanno tale veste devono intervenire nelle forme dell'ordinario procedimento per cassazione, cui rinvia l'art. 41, primo comma, c.p.c., e, quindi, a mezzo di controricorso notificato nel termine di legge.