(massima n. 1)
È inammissibile il controricorso, contenente ricorso incidentale, notificato alla parte personalmente e non al difensore di essa, che, a seguito della costituzione, diventa il destinatario delle notificazioni degli atti c.d. endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata. Né la nullità della notifica del controricorso e contestuale ricorso incidentale, implicando la decadenza dal diritto di proporre ricorso incidentale e, quindi, l'inammissibilità di questo può essere esclusa sotto il profilo del raggiungimento dello scopo dell'atto (nella specie dimostrato dal deposito della memoria del ricorrente con la quale è stata eccepita la inammissibilità del ricorso), in quanto l'ambito di applicazione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. è circoscritto alle nullità di ordine processuale derivanti da vizi di forma, con esclusione dei casi di decadenza dall'azione, incidenti sul diritto materiale della parte.