(massima n. 1)
Un ricorso inammissibile quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è suscettibile di conversione in ricorso per denuncia di conflitto negativo, ex art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., ove ne presenti i presupposti ed i requisiti formali; pertanto, con riferimento ad un'istanza di repressione di condotta antisindacale proposgta, ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, nei confronti della pubblica amministrazione, sulla quale sia il giudice ordinario che quello amministrativo abbiano, con rispettivi decreti, declinato la propria giurisdizione, il regolamento preventivo proposto in assenza di opposizione avverso i predetti decreti, inammissibile come regolamento ex art. 41 c.p.c., per carenza del presupposto della pendenza del giudizio di merito, ben può convertirsi in ricorso per denuncia di conflitto negativo (una volta che sia stato correttamente notificato all'Avvocatura Generale dello Stato), posto che gli anzidetti decreti, divenuti inoppugnabili per difetto di opposizione, costituiscono altrettante decisioni declinatorie della potestas judicandi, non più revocabili dai diversi giudici che li hanno pronunziati e idonei, perciò, ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo di giurisdizione. (Nella specie, relativa all'istanza proposta dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia per la dichiarazione di antisindacabilità del procedimento disciplinare promosso nei confronti di un funzionario di polizia per sue dichiarazioni rilasciate alla stampa, la S.C. ha altresì rilevato che alla conversione del regolamento preventivo non ostava la trattazione con il rito camerale, quest'ultimo dovendo comunque trovare applicazione anche per la denuncia di conflitto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., in ragione della sua manifesta fondatezza, in relazione alla avvenuta attribuzione al giudice ordinario, ex art. 4 legge n. 83 del 2000, di una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni).