(massima n. 1)
Qualora la sentenza di primo grado abbia solo parzialmente riconosciuto il diritto di credito fatto valere in giudizio, l'accettazione del pagamento eseguito dal debitore, per la parte per la quale è stata pronunziata condanna, non costituisce per il creditore un comportamento univocamente, incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza per ottenere l'integrale riconoscimento del suo diritto e, quindi, non comporta l'inammissibilità per acquiescenza dell'impugnazione da lui proposta.