(massima n. 1)
Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o pił cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, č necessaria la prosecuzione unitaria di esse anche in sede di gravame, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in un unico processo, per evitare la possibilitą di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado. Tale litisconsorzio processuale, mantenuto fermo in appello e in cassazione, opera anche in sede di rinvio.