(massima n. 1)
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il disposto dell'art. 35, quarto comma, della stessa legge, che prescrive che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie attinente al mancato versamento di contributi assicurativi debba svolgersi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, con applicazione delle norme di cui agli artt. 442 ss. c.p.c., impone di ritenere che č rispettato il principio della proposizione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, qualora l'opposizione sia stata proposta davanti a giudice del lavoro dichiaratosi territorialmente incompetente e sia proseguito con la tempestiva riassunzione davanti al nuovo giudice, atteso che le conseguenze derivanti dalla proposizione del ricorso dinanzi a giudice del lavoro territorialmente incompetente non possono essere che quelle previste dagli artt. 442 ss. c.p.c. che rimandano alle norme sul processo del lavoro di cui agli artt. 409 ss. c.p.c.