(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 ss. c.p.c. non č ammissibile ove manchi una pronuncia affermativa o negativa della competenza, non ravvisabile per implicito, pur in presenza della relativa eccezione di parte, nei provvedimenti meramente ordinatori, comunque modificabili ed in ogni caso non idonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avesse lasciato impregiudicata la questione di competenza, non rivestendo carattere decisorio in relazione ad essa l'ordinanza con la quale aveva rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e rinviato la causa per un tentativo di conciliazione, limitandosi ad affermare con formule dubitative e condizionali, in ordine alla eccepita incompetenza per territorio, che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo derogatorio, senza tuttavia esaminare il documento dal quale esso si sarebbe evinto).