(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la parte che propone l'impugnazione non provveda a notificarla alle altre parti, a tale omissione deve porre rimedio, ex art. 331 c.p.c., il giudice dell'impugnazione stessa, cui, salva la decisione finale, non č consentito eludere in limine tale disposizione con un diverso apprezzamento della situazione processuale, essendo, per converso, tenuto in ogni caso a disporre l'integrazione del contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata a partecipare ai precedenti gradi o fasi del giudizio non sia stata citata in quello di impugnazione.