(massima n. 1)
Nei procedimenti in camera di consiglio, qual č quello ex art. 814, secondo comma, c.p.c. per la determinazione del compenso spettante agli arbitri, ove sia prevista l'audizione delle parti, tra la data di notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e quella dell'udienza stessa non debbono necessariamente intercorrere i termini fissati dall'art. 163 bis c.p.c. per il procedimento contenzioso di primo grado; in tali procedimenti, il termine da assegnare al resistente per la comparizione resta affidato al prudente apprezzamento del giudice, con il solo limite dell'osservanza di modalitā minime indispensabili per il rispetto della garanzia costituzionale del diritto di difesa, sė che il resistente stesso sia posto in grado di conoscere l'iniziativa assunta nei suoi confronti e di difendersi, in rapporto, peraltro, alle finalitā ed alle particolari ragioni di speditezza ed informalitā del procedimento, alle quali la fissazione del detto termine deve conformarsi, irrilevanti essendo le circostanze del caso concreto che potrebbero contrastare con quelle esigenze.