(massima n. 1)
Quando vi sia coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dall'intestazione della sentenza e quella indicata nel verbale dell'udienza di discussione della causa, che, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, giusta il disposto dell'art. 2700 c.c., le risultanze di detti atti, quanto alla composizione del collegio giudicante, possono essere superate solo dopo il positivo esperimento, su richiesta della parte interessata, della querela di falso.