(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilitą del ricorso stesso, l'inattivitą della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardivitą del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.