(massima n. 1)
Mentre l'efficacia dell'uso normativo è limitata, nelle materie regolate dalla legge, ai casi in cui la legge stessa esplicitamente rinvia all'uso (art. 8 preleggi), che assume funzione d'integrazione della disciplina legislativa o funzione sostitutiva della norma scritta, qualora questa contenga una disciplina destinata ad applicarsi solo in mancanza di una norma consuetudinaria, l'uso negoziale, in quanto operante sullo stesso piano delle clausole contrattuali, non può considerarsi inserito nel contratto se non in virtù di un'espressa o implicita manifestazione di volontà dei contraenti. Pertanto, in tema di azione aestimatoria o quanti minoris ex art. 1492 c.c., l'art. 141 degli usi della provincia di Mantova — che, in caso di annacquamento del latte, prevede l'applicazione, a carico del fornitore, di una penale che può aggiungere sino alla perdita di tutto il latte conferito dall'inizio della campagna — non può trovare applicazione, né come uso normativo, stante la completezza della disciplina legislativa del rapporto, né come uso negoziale, ove sia da escludere — secondo l'apprezzamento di fatto del giudice del merito — una presunzione di volontà dei contraenti favorevoli all'inserzione nel contratto della clausola consuetudinaria anzidetta.