(massima n. 1)
Allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. Nei rapporti di durata, invece, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione passiva di una parte, affermata invece, con sentenza passata in giudicato, in un altro giudizio tra le medesime parti per prestazioni relative ad un diverso e antecedente periodo del rapporto, senza che il difetto di legittimazione trovasse il proprio fondamento in fatti o norme intervenuti successivamente, ma solo in una diversa interpretazione dello stesso quadro normativo e fattuale in relazione al quale si era formato il giudicato).