(massima n. 1)
Non sussiste la nullitą della notificazione dell'atto di appello ad una Amministrazione dello Stato, parte contumace nel giudizio di primo grado, effettuata direttamente all'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato, allorché l'Amministrazione stessa si sia regolarmente costituita in appello avvalendosi della facoltą di farsi rappresentare da un proprio funzionario.