(massima n. 1)
Il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza di trattazione ha l'onere di disconoscere la scrittura privata che sia stata prodotta dall'attore, con la comparsa di risposta; se si costituisce, invece alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa. Qualora la scrittura privata sia stata prodotta alla prima udienza o in altra udienza di trattazione, il convenuto ha l'onere di disconoscere la scrittura stessa nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva a quella in cui č stato esibito il documento.