(massima n. 1)
La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame. (Principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sull'affermazione della sentenza di primo grado relativa all'avvenuta esposizione del lavoratore ricorrente al rischio specifico amianto in una controversia in cui lo stesso rivendicava il diritto, contestato dalle controparti, al riconoscimento del beneficio della supervalutazione dei periodi di contribuzione di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992).