(massima n. 1)
Il giudicato che si forma sull'azione con cui il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, abbia chiesto, in caso di contestazione, l'accertamento della inclusione di una o pił voci nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, non preclude una successiva domanda, proposta al termine del rapporto di lavoro, che si riferisca a voci retributive differenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto operante, nei confronti di una domanda avente ad oggetto l'inclusione dello straordinario fisso e continuativo nella base di calcolo del TFR, la preclusione da giudicato in relazione a precedente sentenza di accertamento riguardante non l'intero trattamento gią maturato ma l'inclusione di altre voci previste dal CCNL).