(massima n. 1)
Il contratto di assicurazione č annullabile, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando l'assicurato abbia con coscienza e volontā omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato. (Nella specie, l'assicurato con polizza sanitaria aveva richiesto all'assicuratore il pagamento del costo di una operazione di protesizzazione al ginocchio, pagamento rifiutato dall'assicuratore per avere l'assicurato sottaciuto, al momento della stipula, di soffrire di gonalgia; la Suprema Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito, con cui era stata rigettata la pretesa dell'assicurato).