(massima n. 1)
Nell'udienza collegiale in appello non è ammissibile la produzione di documenti, anche ove si tratti di documenti non costituenti nuovi mezzi di prova e pertanto non vietati dall'art. 345 c.p.c., giacché l'udienza collegiale, essendo destinata alla relazione del giudice istruttore e alla discussione delle parti che l'abbiano chiesta, non consente alla controparte l'esame del documento prodotto e l'eventuale replica sulla sua efficacia nel processo.