(massima n. 1)
Benché l'art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge n. 353 del 1990, preveda il regolamento necessario di competenza quale impugnazione proponibile sia avverso una decisione che abbia statuito esclusivamente sulla competenza, sia avverso il provvedimento che abbia dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., i rimedi sono nettamente distinti e non esiste alcuna possibilità per la Corte, investita del regolamento avverso il provvedimento di sospensione, di provvedere direttamente – né di ufficio, né su istanza di parte – sulla competenza del giudice a quo, in difetto di una decisione sulla competenza adottata da quest'ultimo.