(massima n. 1)
Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, c.p.c., dell'autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile né dall'atto cui si riferisce né dalla procura medesima, è rilevabile d'ufficio la nullità insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatorio con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza. Né tale nullità è ovviabile dal giudice con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 182 c.p.c. non essendovi mancanza originaria della procura, sì che è consentito soltanto alla parte di produrre la necessaria documentazione, anche in Cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., purché però i documenti siano preesistenti alla data del conferimento della procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.