(massima n. 1)
Ai fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto.