(massima n. 1)
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, per il disposto dell'art. 75, comma terzo, c.p.p., se la prima č stata esercitata in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel giudizio penale, il processo civile č sospeso fino alla pronuncia penale irrevocabile, con ordinanza soggetta al regolamento di competenza ex artt. 42 e 295 c.p.c.