(massima n. 1)
La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell'indennitā di malattia (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 c.c.) deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'INPS, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 del D.L. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) l'INPS č l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennitā di malattia e maternitā ex art. 74 della legge n. 833 del 1978, mentre il datore di lavoro č tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale.