(massima n. 1)
Nei giudizi di impugnazione con pluralità di parti, la nullità della notifica del ricorso per cassazione contro pubbliche amministrazioni, rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, perché eseguita, anziché presso l'Avvocatura Generale in Roma, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non determina la necessità della rinnovazione della notifica ai fini dell'integrazione del contraddittorio allorché si versi in tema di cause scindibili e tra loro indipendenti.