(massima n. 1)
Nel caso in cui la parte costituita in primo grado con difensore munito di procura per tutti i gradi del giudizio non sia però costituita nel successivo grado di appello, non può ritenersi consentita la notificazione alla stessa del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza d'appello, presso il suo difensore e domiciliatario in primo grado, giacché la mancata costituzione della parte nel secondo grado attesta di per sé la sopravvenuta inoperatività della procura originariamente rilasciata e comporta la correlativa inoperatività della contestuale elezione di domicilio che a quella procura è strettamente e funzionalmente collegata.