(massima n. 1)
Non č invocabile dalle parti per la prima volta nel giudizio di legittimitā lo jus superveniens, quando la nuova normativa era giā in vigore all'atto della proposizione dell'appello, senza che al riguardo la sentenza di primo grado sia stata investita di alcuna censura, dovendo ritenersi sul punto formato il giudicato, e non potendo peraltro i motivi del ricorso per cassazione proporre questioni che non abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio. (Fattispecie relativa all'applicabilitā della disciplina di cui all'art. 1 legge n. 662 del 1996 in tema di ripetizione di indebito previdenziale, intervenuta durante il giudizio di primo grado e non dedotta dall'Inps in sede di appello).