(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione (mobiliare o immobiliare) č per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitivitā e, segnatamente, sentenze affermative o declinatorie della competenza dell'ufficio al quale appartiene. Deve, conseguentemente, escludersi che il provvedimento con il quale lo stesso disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé o dinanzi ad altro giudice (ritenuto competente per materia, per valore o per territorio) possa essere impugnato con il regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento emesso nell'esercizio dei poteri ordinatori del processo esecutivo, impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi in forza del generale principio secondo cui i vizi dei provvedimenti giudiziari che, avuto riguardo al potere con essi concretamente esercitato ed al loro contenuto, corrispondono ad uno schema configurato dalla legge processuale, possono essere fatti valere solo attraverso i rimedi per essi specificamente predisposti dalla legge stessa.